Art. 14.
(Disposizioni in materia di associazionismo sociale).

      1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «, ad interventi nei comuni ad alta specificità montana»;

          b) all'articolo 15, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo ai comuni ad alta specificità montana».

      2. La stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei comuni ad alta specificità montana, per finalità di sostegno alle popolazioni locali, può essere finanziata a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Pag. 31